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Rentri: a che punto siamo? Lo schema del prossimo decreto

Rentri: a che punto siamo? Lo schema del prossimo decreto
1 Maggio 2022 softline

A che punto siamo con il RENTRI? Ecco le ultime novità, mentre continua la fase di sperimentazione in cui Softline è tra le software house coinvolte da Mite e Albo Gestori

La schermata di Winsinfo per il R.E.N.T.Ri

Il Ministero della Transizione Ecologica ha predisposto e reso disponibile agli stakeholders lo schema di decreto che “disciplina l’organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità” e che dispone, tra il resto:

  • i modelli e i formati relativi al registro cronologico dei rifiuti e al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193, con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi
  • le modalità di iscrizione al RENTRI e relativi adempimenti
  • il funzionamento del RENTRI e le modalità di trasmissione dei dati

Allegati allo schema del decreto, gli schemi del nuovo registro di carico e scarico e del nuovo formulario che entreranno in vigore, si legge, dopo 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.

Il registro di carico e scarico potrà essere alternativamente tenuto in modalità cartacea, prodotto tramite stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale RENTRI, oppure in modalità digitale e vidimato digitalmente con assegnazione di un codice univoco da parte di RENTRI.

Il formulario, sempre emesso o dal produttore o dal trasportatore, sarà vidimato digitalmente e potrà essere cartaceo, stampato su moduli A4 non a ricalco e riprodotto in quattro copie, oppure digitale il cui formato sarà definito con specifiche tecniche che il Ministero pubblicherà sul sito del RENTRI.

In entrambi i casi il formulario sarà vidimato digitalmente tramite l’apposito servizio messo a disposizione dalla Camere di Commercio.

Per agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto è accompagnato da una copia cartacea o dalla rappresentazione digitale del formulario.

La trasmissione dei dati mediante il registro, a regime, consentirà di semplificare l’onere della compilazione del MUD, rendendo disponibile annualmente un modello precompilato da integrare nel rispetto del formato definito dalla Legge 70/1994.

Com’è strutturato il RENTRI:

gestito dal Ministero della Transizione ecologia e utilizzabile sulla piattaforma telematica dell’Albo gestori ambientali, è articolato in:

  • una sezione Anagrafica (dati operatori e informazioni relative alle autorizzazioni)
  • una sezione Tracciabilità (dati ambientali relativi agli adempimenti e dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione)

Quali saranno le tempistiche di iscrizione al RENTRI?

A decorrere da 12 mesi dall’entrata in vigore del Decreto e procedendo a scaglioni a seconda dell’attività svolta dalle imprese e dalla loro dimensione. Per primi enti e imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 100 dipendenti e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori.

Il contributo a copertura degli oneri derivanti da costituzione e funzionamento del Rentri, sarà annuale, con modalità e misure da definire.

Trasmissione dei dati

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata almeno mensilmente, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Gli enti e le imprese che producono o gestiscono rifiuti pericolosi sono tenuti alla trasmissione al RENTRI anche dei dati dei formulari.

I dati relativi al trasporto sono trasmessi prima dell’avvio di tale attività da chi produce o trasporta rifiuti e a chiusura dell’attività di trasporto dai destinatari.

Gli operatori assicurano l’interoperabilità del loro sistema gestionale con il RENTRI.

Altre disposizioni

I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di idonei sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, in modo tale da assicurare per ogni trasporto l’abbinamento univoco tra veicolo a motore e veicolo rimorchiato.

Attenzione perché a partire dai 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento, la disponibilità delle tecnologie di cui sopra è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla Categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere.

Le procedure operative per l’attuazione delle disposizioni del decreto saranno disposte con uno o più decreti direttoriali che definiranno anche istruzioni, aggiornamenti per l’iscrizione al Rentri, manuali, guide e requisiti di interoperabilità.

Noi, come sempre, vi terremo informati e, quando tutto sarà pronto, lo sarà anche Winsinfo.

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