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Arera: se ci sei batti un colpo!

Arera: se ci sei batti un colpo!
6 Marzo 2024 softline

Riportiamo qui alcune considerazioni di Gaetano Drosi, Amministratore di Softline srl, in merito alle delibere Arera sul tema delle componenti perequative e del TQRIF.

Gaetano Drosi amministratore Softline parla a un convegno

“Vorrei fare un’importante premessa per non generare equivoci: non ho pregiudizi verso l’autorità Arera, ma, essendo parte in causa come destinatario delle sue delibere, mi sento libero di poter giudicare l’effetto di alcune di queste, senza trasferire il giudizio all’Autorità.

Detto ciò, ritengo che dopo il pasticcio sulle componenti perequative e la mancanza di chiarimenti, duole dover evidenziare un altro colpo mancato da Arera su quanto previsto dalla sua delibera sul TQRIF, per la predisposizione delle informazioni da trasmettere entro il 31 marzo 2024.

L’Autorità sottolinea giustamente i tempi certi di risposta che fissa per gli Enti competenti e, altrettanto giustamente, sanziona chi non li rispetta.

Sarebbe molto democratico, oltre che autorevole, che l’Ente fissasse gli stessi requisiti anche per sé stessa, sia in termini di qualità che di tempi.

Qualità: quando si pubblica una delibera bisognerebbe anche valutare, nella loro completezza, tutti gli aspetti applicativi che essa comporta, per evitare interpretazioni che portano a uno stillicidio di casistiche che non giovano né all’ente che deve applicarle né a chi deve fornire gli strumenti tecnologici per farlo.

Tempi: dal momento in cui un Ente ha tutte le informazioni e gli strumenti disponibili, occorre considerare tempi congrui per la loro applicazione. Quindi va evitata quella inamovibile rigidità da parte dell’Autorità quando i fatti dimostrano chiaramente l’impossibilità a rispettarli.

Non è accettabile che al 6 Marzo non siano ancor disponibili i tracciati e le modalità con cui trasmettere i dati relativi al TQRIF come fissati dall’art 58 all. A della deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF.

Ritengo quindi logico, oltre che corretto, stabilire un criterio, simile a quello in vigore per il MUD, per prorogare i tempi dell’applicazione delle componenti perequative e per le comunicazioni relative al TQRIF: dal momento della pubblicazione delle modalità operative (che non diano luogo a interpretazioni) 120 giorni per produrre quanto richiesto.”

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